Mantenere una distanza adeguata dagli altri apiari

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italy
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Mantenere una distanza adeguata dagli altri apiari
Item
Apiary
EU climatic area
Temperate
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Pollination, Environmental, Monitoring, Education, Apitourism, Apitherapy
Evaluation
17 Detail

Mantenere una distanza adeguata tra gli apiari è importante per questioni gestionali e sanitarie.

Rigurado alle distanze tra gli apiari è importante specificare se ci si riferisce alle distanze tra gli apiari dello stesso apicoltore o alle distanze tra apiari di apicoltori diversi.

Per gli apiari dello stesso apicoltore è consigliato avere una distanza di almeno 3 km. In questo modo le api di un apiario non saranno in contatto con quelle degli altri apiari. In questo modo è possibile effettuare spostamenti di alveari o di nuclei tra un apiario e l’altro senza il rischio che le bottinatrici tornino alla posizione inziale. Inoltre in caso di malattie o di casi di reinfestazioni parassitarie è possibile intervenire o isolare solo gli apiari interessati, mentre se fossero a meno di 3 km di distanza si dovrebbe intervenire o isolare tutti quelli nel raggio dei 3 km dall’apiario con problematiche sanitarie.

Per le distanze tra apiari di apicoltori diversi la cosa è più complessa, perché la normativa non prevede distanze minime obbligatorie se non in alcuni casi.

Per la legge 313/2004 art. 7 “le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri”.

Per il Regio Decreto n. 17/1927 art. 29 possono essere indicate dai prefetti delle distanze minime tra apiari con almeno 50 alveari, in ogni caso distanze non superiori ai 3 km per apiari stabili. Ha in ogni caso prevalenza chi ha installato per primo l’apiario.
In caso di apiari nomadi di più di 50 alveari possono essere stabilite distanze minime di non più di 2 Km da apiari stabili con 50 o più alveari.
In ogni caso il decreto non prevede distanze minime per apiari di meno di 50 alveari.

Per la legge 313/2004 art. 7 "le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri".

Per il Regio Decreto n. 17/1927 art. 29 possono essere indivcate dai prefetti delle distanze minime tra apiari con almeno 50 alveari, in ogni caso distanze non superiori ai 3 Km per apiari stabili. Ha in ogni caso prevalenza chi ha installato per primo l'apiario.
In caso di apiari nomadi di più di 50 alveari possono essere stabilite distanze minime di non più di 2 Km da apiari stabili con 50 o più alveari.
In ogni caso il decreto non prevede distanze minime per apiari di meno di 50 alveari.

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